Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 67-vicies-bis


MISURE TRANSITORIE
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.
(Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221)

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