Decreto Legislativo del 1998 numero 114 art. 31


TITOLO XI Inadempienza delle regioni (INTERVENTO SOSTITUTIVO)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
(L'intervento sostitutivo di cui al presente articolo è stato disposto, per la regione Sardegna con D.P.C.M. 6 ottobre 2000.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 114 art. 31"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti