Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 32


MARINA RESORT E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEMATICO CENTRALE NAUTICA DA DIPORTO

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 237, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'art. 1, comma 365, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: “Il sistema include” sono inserite le seguenti: “l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto,”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)
b) al comma 219, dopo le parole: “lettere b) e c)” sono inserite le seguenti: ”e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65”, dopo la parola: “registri”, è inserita la seguente: “, uffici”, e alla fine del periodo dopo la parola: “amministrative”, sono aggiunte le seguenti: “, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.”


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164:
1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: “Il sistema include” sono inserite le seguenti: “l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto”;
b) al comma 219, dopo le parole: “lettere b) e c)” sono inserite le seguenti: ”e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65”, dopo la parola: “registri”, è inserita la seguente: “, uffici”, e alla fine del periodo dopo la parola: “amministrative”, sono aggiunte le seguenti: “, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.” ]

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