Decreto Legge del 2012 numero 179 art. 24-bis


MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 MARZO 2001, N. 144

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attività di bancoposta come disciplinate dal presente decreto»;
2) alla lettera c), dopo le parole: « decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni e integrazioni»;
3) alla lettera g), dopo la parola: «modulo» sono inserite le seguenti: «cartaceo o elettronico»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario»;
2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195»;
6) al comma 6, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 284,» sono inserite le seguenti: «dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004,»;
7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede»;
c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato è effettuata con le modalità previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario»;
d) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico già compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche»;
e) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)

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