Consiglio di Stato Sez. V del 2011 numero 77 (11/01/2011)



Il divieto di partecipazione a gare d'appalto, previsto dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani 1), per le società c.d. strumentali, non si applica, anche con riferimento alle c.d. "società miste", vale a dire quelle che, come nel caso di specie, non presentano, quale oggetto sociale esclusivo, lo svolgimento dei servizi pubblici locali, in quanto le citate tipologie societarie presentano differenti caratteristiche giuridiche e diverso modello organizzativo, anche con riguardo alla finalità della speciale disciplina limitativa di cui al citato art.13, ossia di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori. Pertanto, mentre i divieti e gli obblighi imposti dai citati commi del predetto art.13 trovano giustificazione per le società c.d. strumentali, non altrettanto ragionevole appare l'applicazione della stessa anche per quelle società c.d. "miste", partecipate da soggetti pubblici e privati le quali, pur non avendo un oggetto sociale esclusivo circoscritto alla sola operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e, quindi, svolgendo sia servizi pubblici locali, sia altri servizi e forniture di beni a favore degli enti pubblici e privati partecipanti nonché a favore di altri enti o loro società o aziende pubbliche e private, operano comunque nel pieno rispetto delle regole di concorrenza imposte dal mercato, nonché di quelle previste per le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

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