Consiglio di Stato Sez. V del 2002 numero 1562 (18/03/2002)


Al fine di consentire un'adeguata consapevolezza in favore degli interessati dell'atto con il quale viene dichiarata implicitamente la pubblica utilità e urgenza della realizzazione di un'opera pubblica, a fini espropriativi (nella specie l'approvazione del progetto), è necessario, ai fini della sua validità, che la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo venga inviata tempestivamente ovvero, se tardiva, contenga la deliberazione di approvazione del progetto, non essendo sufficiente, ad integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell'atto, la semplice menzione dell'esistenza della delibera stessa.L'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, accompagnata dall'irreversibile trasformazione del fondo, impedisce che si concretizzi il presupposto giuridico posto alla base dell'istituto dell'occupazione appropriativa, in ordine a quanto successivamente realizzato dall'amministrazione, non essendo apprezzabile il collegamento teleologico tra l'opera costruita e il pubblico interesse e residuando solo un fatto illecito permanente, generatore di danno, definibile come occupazione usurpativa, dal quale deriva l'obbligo restitutorio in capo all'amministrazione ovvero quello risarcitorio, svincolato dai parametri indicati dall'articolo 5-bis, comma 7-bis, del Dl 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, qualora il privato opti per quest'ultima forma di tutela.

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