Cass. civile, sez. II del 2015 numero 25288 (16/12/2015)




Deve ritenersi che in tema di condominio di edifici il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.: ne consegue che il condominio, in quanto custode ex art. 2051 c.c. - in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, dovendosi osservare che a tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 c.c..

I singoli condomini sono legittimati ad impugnare personalmente la sentenza sfavorevole emessa nei confronti del condominio, notificando il gravame all'amministratore, senza che abbia rilievo che la maggioranza dei partecipanti abbia deliberato di prestare acquiescenza alla decisione avversa.

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