Cass. civile, sez. II del 2007 numero 24448 (23/11/2007)


In tema di garanzia per l'evizione della cosa compravenduta,il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto in favore del promissario direttamente dall'effettivo proprietario; in tale ipotesi, qualora il promittente venditore non sia intervenuto nel contratto definitivo stipulato direttamente fra l'originario proprietario e il promissario acquirente e quest'ultimo sia costretto a esborsi di denaro al fine di evitare l'azione revocatoria autorizzata dal giudice delegato al fallimento del primo proprietario, il promittente venditore può essere chiamato a rispondere per evizione nei confronti dell'acquirente, sempre che abbia svolto un'attività diretta alla conclusione del contratto di vendita tra il proprietario del bene e l'effettivo acquirente, sì che possa affermarsi che non sia rimasto estraneo al trasferimento del bene all'acquirente.

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