Cass. civile, sez. II del 2002 numero 5428 (15/04/2002)


Nella cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

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