Cass. civile, sez. II del 1999 numero 5843 (14/06/1999)


In tema di servitù discontinue il possesso tutelabile va considerato in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze del fondo dominante, senza venir meno in ragione del carattere solo saltuario dell' esercizio, essendo sufficiente una volta instaurata la relazione di fatto sostenuta dall' "animus possidendi" che il bene stesso possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore, salvo che non risulti esteriorizzato da chiari univoci segni un "animus derelinquendi".

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