Cass. civile, sez. II del 1994 numero 1381 (11/02/1994)


Nella vendita (anche internazionale) di cose mobili da piazza a piazza, il contratto di trasporto si inserisce nella vicenda contrattuale come modalità esecutiva di essa ed il venditore si fa sostituire nella prestazione di consegnare la cosa, con effetto liberatorio, dal vettore e dallo spedizioniere che assumono, così, la veste di ausiliari "ex lege" del compratore, a prescindere da una effettiva volontà di quest'ultimo in tal senso, con la conseguenza che il venditore, salvo espresso patto contrario, non risponde dell' inadempimento del vettore, come dovrebbe secondo i principi generali dettati dall'art. 1228 cod. civ., e non ne risponde neppure in presenza della clausola C.F. O C.I.F. che attiene soltanto all'assunzione del costo del nolo da parte di esso venditore, salvo, beninteso, che sia provata una sua colpa per non aver scelto il vettore o lo spedizioniere secondo quanto contrattualmente convenuto ovvero le modalità e le regole imposto dalla comune diligenza.

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