Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1366 (11/04/1975)


La successione per rappresentazione costituisce un caso di vocazione indiretta in ragione della quale la posizione dell'erede rappresentante si determina in base al contenuto (luogo e grado) della vocazione del chiamato (rappresentato), nel presupposto determinante e qualificante che egli non possa o non voglia venire alla successione, e nei limiti soggettivi specificamente dettati dagli artt 467 e 468 cod. civ. i suddetti limiti richiedono per la rappresentazione in linea retta che il cd rappresentato sia figlio (senza distinzione tra figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali) del de cuius, e che il cd rappresentante sia discendente anche naturale del rappresentato, e per la rappresentazione in linea collaterale che il cd rappresentato sia fratello o sorella del de cuius e che il cd rappresentante sia discendente anche naturale del medesimo (tenendo anche presente la sentenza della corte costituzione n. 79 del 1969, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt 467 e 468 cod. civ. - oltre che dell'art. 577 cod.civ.- limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, a sua volta figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi). E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt 467 e 468 cod. civ. per violazione dell'art. 3 della costituzione, in quanto sono stabiliti limiti soggettivi, in tema di rappresentazione, a proposito sia del rappresentato sia del rappresentante.

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