Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 32703 (15/12/2025)
In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all’eredità di uno dei chiamati – stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni – presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l’acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.