Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 30827 (28/03/2025)
Dalla natura testuale della nullità comminata dall’art. 40 l. n. 47 del 1985 consegue che la dichiarazione dell’alienante nell’atto di trasferimento circa l’epoca di costruzione dell’immobile (nella specie, ante 1° settembre 1967) è alternativa all’inserimento nell’atto dei riferimenti al titolo urbanistico, con la conseguenza che la dichiarazione mendace inerente all’epoca di costruzione del bene non comporta la nullità dell’atto traslativo se essa è superata, in sede di rettifica dell’atto, dalla produzione e menzione dei titoli abilitativi dell’immobile, reali e riferibili alla costruzione.