Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 18740 (09/07/2025)



In materia disciplinare notarile, in mancanza di una specifica previsione del codice deontologico, la redazione di atti di conferma, che non siano richiesti dagli artt. 40 legge n. 47 del 1985 e 46 T.U. Edilizia ai fini della validità dell’atto, costituisce illecito disciplinare ai sensi della lett. a) dell’art. 147 legge n. 89 del 1913 (che a differenza della lett. b stessa norma non contempla tra i suoi requisiti costitutivi il carattere non occasionale della condotta), poiché ingenera nell’utente medio un’ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso (o dello stesso) notaio che quell’atto aveva rogato.

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