Cass. civile, sez. II del 2022 numero 35086 (29/11/2022)



Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dal II comma dall'art. 179 cod.civ., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi del I comma lett. f) dell'art. 179 cod.civ., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 cod.civ. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179 cod.civ., comma 2.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2022 numero 35086 (29/11/2022)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti