Cass. civile, sez. II del 2022 numero 28136 (27/09/2022)



La garanzia per evizione cosiddetta "quantitativa" disciplinata dall'art. 1484 cod.civ., e quella "limitativa" ex art. 1489 cod.civ., hanno certamente un fondamento giuridico unitario nel senso che costituiscono entrambe rimedi apprestati dall'ordinamento giuridico per eliminare nel contratto di vendita lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore e ripristinare la situazione economica dell'acquirente precedente il contratto.
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra": questo significa che anche nell'evizione parziale, in cui comunque il sinallagma ha avuto parziale attuazione, la gravità dell'inadempimento del venditore deve essere adeguatamente commisurata in riferimento non soltanto all'entità economica della porzione di bene non conseguita, ma anche all'intero programma contrattuale e, cioè, all'interesse e alla finalità concretamente perseguiti con il negozio e alla sua funzione economico-sociale.

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