Cass. civile, sez. II del 2020 numero 21712 (26/08/2019)




Perché si riscontri il rapporto di mediazione nell’ambito della compravendita immobiliare, non serve aver preventivamente conferito l'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene, dal momento che la mediazione, intesa come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, configurandosi anche soltanto in relazione ad una materiale attività accettata anche soltanto tacitamente dai contraenti, utilizzando l'operato del mediatore ai fini della stipula del contratto. Ne discende che, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, anch'essa deve corrispondere la provvigione al mediatore.
Il diritto di costui alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, si ponga un nesso causale diretto ed esclusivo: basta che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca il presupposto indispensabile per pervenire al perfezionamento del contratto.

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