Cass. civile, sez. II del 2017 numero 4939 (27/02/2017)




La parte non inadempiente del contratto preliminare di compravendita che abbia proposto la domanda ex art. 2932 c.c., in caso di sopravvenuta ineseguibilità di parte della prestazione promessa, può limitare la sua pretesa alla porzione residua del bene, purché questo non debba considerarsi, a motivo della sua riduzione, diverso da quello pattuito in contratto ed abbia conservato perciò la sua struttura e la sua funzione, con corrispondente diritto alla riduzione del prezzo ex art. 1464 c.c..

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