Cass. civile, sez. II del 2013 numero 23591 (17/10/2013)



Deve ritenersi nullo, per contrarietà alla legge, il contratto preliminare di compravendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico dovendosi desumere dall’art. 40 della legge n. 47/1985 il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità (di carattere formale) per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi.

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