Cass. civile, sez. II del 2008 numero 25646 (23/10/2008)


In tema di divisione ereditaria, una volta scelta dal condividente donatario la collazione per imputazione (che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente), la somma di denaro, corrispondente al valore del bene donato quale accertato con riferimento al momento dell'apertura della successione, viene sin da quel momento a fare parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato stesso, così che ab origine costituisce per legge un debito di valuta del donatario, a cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che, nella collazione per imputazione di un bene immobile, devono essere imputati, insieme al valore di stima del bene al momento dell'apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti da tale momento.

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