Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1255 (02/02/1995)


Nel condominio degli edifici la comproprietà delle parti comuni indicate dall' art. 1117 cod. civ. e, più in generale, che servono per l' esistenza e l' uso delle singole proprietà immobiliari, alla quale si lega l' obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che il primo comma dell' art. 1123 cod. civ. pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell' uso) ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale, con le singole unità (piani o porzioni di piano) in proprietà individuale dell' immobile, per cui le cose, i servizi e gli impianti necessari per l' esistenza e l' uso delle unità immobiliari di una parte soltanto dell' edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unità) e non ai proprietari delle unità immobiliari dell' altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che è il presupposto necessario del diritto di comunione. Ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale del terzo comma dell' art, 1123 cod, civ., a norma del quale "quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (nel caso specifico, è stato negato che i proprietari dei box contenuti in un immobile che, benché posto all' interno del perimetro condominiale delimitato da un muro di cinta, era separato dall' edificio con le unità abitative, dovessero concorrere alle spese di manutenzione della facciata di questo edificio).

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