Cass. civile, sez. II del 1992 numero 860 (27/01/1992)


Nelle società di persone (così come nelle società di fatto e nelle società irregolari), per cui le ragioni dei creditori sociali sono garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci, il divieto fatto ai liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 cod.civ.) finchè non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate per il pagamento dei debiti non ancora scaduti le somme necessarie, non è imposto dalla legge in modo assoluto; il procedimento di liquidazione, infatti, può essere omesso nel caso in cui lo statuto stabilisca quale destinazione debba avere il patrimonio sociale, ovvero quando, in mancanza di apposito patto, i soci siano d' accordo nel procedere alla definizione integrale dei loro rapporti preesistenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1992 numero 860 (27/01/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti