Cass. civile, sez. II del 1989 numero 3854 (05/09/1989)


Con riguardo alla compravendita di un costruendo edificio, il venire ad esistenza del bene, che comporta, ai sensi dell' art. 1472 cod. civ., gli effetti traslativi della proprietà (e, quindi, se successivo all' entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l' applicabilità dell' iva sul prezzo), è segnato dal completamento del fabbricato nelle sole componenti essenziali, restando irrilevante la mancanza di rifiniture od accessori non indispensabili per la sua utilizzazione.

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