Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3966 (06/07/1984)


Con riguardo all' impianto di riscaldamento installato in un fabbricato condominiale, l' indagine diretta a stabilire se il singolo partecipante, che non usufruisca del servizio di riscaldamento (nella specie, in quanto proprietario esclusivo di negozi), sia ugualmente comproprietario di detto impianto, e, quindi, in applicazione dell' art.. 1123 cod. civ., sia tenuto a concorrere nelle spese inerenti alla sua conservazione, va condotta in base ai criteri fissati dall' art.. 1117 cod. civ. sull' individuazione delle parti comuni dell' edificio, tenendo conto che la comunione di detto impianto, ove debba essere negata in base alla citata norma, può essere riconosciuta, per effetto di diversa previsione del regolamento condominiale, solo esso abbia natura contrattuale, perché predisposto dall' originario unico proprietario e poi accettato con i singoli atti di acquisto, ovvero perché adottato con il consenso unanime di tutti i partecipanti, manifestato nelle dovute forme.

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