Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1154 (25/02/1981)


La disposizione testamentaria con cui sia imposto all' erede di prestare presso di sè assistenza materiale e morale ad un terzo, vita natural durante, configura un onere ai sensi dell' art 647 cod civ, assimilabile, nel contenuto e nella portata, al vitalizio alimentare ex art 1872 cod civ e, pertanto, indipendente dallo stato economico del beneficiario è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell' art 443, secondo comma, cod civ dalla sua convertibilità, nell' ipotesi di sopravvenuta impossibilita della convivenza tra erede onerato e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinchè il modus non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore venga adempiuto cosi come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta.

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