Cass. civile, sez. II del 2024 numero 917 (10/01/2024)



Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali. Dette opere non costituiscono – quindi – innovazioni suscettibili di autorizzazione ai sensi dell’art. 1120 cod.civ., poiché la norma riguarda non le opere intraprese dal singolo per realizzare un miglior uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 cod.civ., ma quelle volute dall’assemblea condominiale con la maggioranza prescritta. Occorre tuttavia considerare che l’art. 1120, comma 2 cod.civ., nel vietare le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all’art. 1102 cod.civ., in tal caso dovendosi accertare, oltre alla compatibilità dell’intervento con i limiti derivanti dall’art. 1102 cod.civ., il rispetto dell’ultimo comma dell’art. 1120 cod.civ., alla luce del necessario coordinamento normativo che deve farsi tra l’art. 1102, l’art. 1120 e, ove si tratti di interventi sulle parti esclusive, con l’art. 1122 cod.civ.

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