Cass. civile, sez. II del 2023 numero 34375 (11/12/2023)




L’espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l’acquirente dall’onere di qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell’affidamento nell’altrui dichiarazione, con l’effetto che se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti.
La subvalenza del principio di affidamento operante a favore del compratore garantito ex art. 1489 cod.civ. si impone solo accertata la presenza di servitù apparenti, oppure – in via alternativa – accertata la conoscenza effettiva di servitù, vincoli, oneri sull’immobile acquistato.
(Nel caso di specie è esclusa la riduzione del prezzo se la servitù di acquedotto non trascritta è comunque visibile sul terreno. Infatti l’acquisto di un fondo in vista di una lottizzazione edilizia impone al costruttore di compiere una preventiva e approfondita verifica dello stato dell’immobile).

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