Cass.Civ., sez.III, n. 6395/2004. Risolubilità per inadempimento della rendita vitalizia

Il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o dell'attribuzione di altri beni o utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio e assistenza, per tutta la durata della vita e in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso di inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia e, quindi, sottratto all'applicazione diretta dell'articolo 1878 del Cc, in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute. Tale norma, la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell'equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del credito, non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sull'intuitus personae.

Commento

La natura atipica della negoziazione rende inapplicabile anche in via analogica la speciale disciplina prevista dall'art.1878 cod.civ. in tema di rendita vitalizia, al contrario risultando assoggettabile al rimedio generale della risoluzione per inadempimento (conformi Cass. Civ., Sez.II, 1502/98 e Cass. Civ., Sez.II, 5342/97.).

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