Cass. Civ., sez. II, n. 21895/2004. Operatività dell'obbligo della collazione.
Ai sensi dell'articolo 737 del Cc l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità; pertanto, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficienti la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche a detti beni, con l'ulteriore ovvia conseguenza che sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione grava l'onere di fornire la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.