Cass. Civ., Sez. II, n. 22835/2006. Sottosuolo di un condominio e proprietà comune.

Nel caso di un edificio la cui proprietà sia divisa per piani, il sottosuolo, ancorché non menzionato espressamente dall'art. 1117 c.c. per il combinato disposto con l'art.840 c.c., va considerato anch'esso di proprietà comune in mancanza di un titolo, che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, sia in relazione alla previsione normativa dell’estensione della proprietà del suolo al sottosuolo, con tutto ciò che vi
contiene, sia con riguardo alla funzione di sostegno che esso contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato. Pertanto, un condomino non può procedere, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, all' escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti di sua proprietà, giacché attraendo la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva viene a ledere il
diritto di proprietà degli altri condomini su una parte comune dell'edificio.

Commento

Nel senso che l'area di sedime e le fondazioni facciano parte degli enti comuni condominiali cfr. Cass. 2469/96 e Cass. 11138/94.

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