Cass. Civ., Sez. II, n.21768/2006. Onere della prova nella petitio hereditatis.

Nella petitio hereditatis, diversamente a quanto si verifica nel caso dell'azione di rivendicazione, l'attore può limitarsi a provare la propria qualità di erede e il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.

Commento

L'orientamento è conforme ai precedenti sul punto (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez.II, 5252/04) e tende a rimarcare la distinzione tra onere probatorio relativo all'azione in parola e quello (ben più gravoso per colui che agisce) proprio dell'azione di rivendicazione.

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