Vincolo indiretto (beni culturali)



Accanto ai beni culturali, individuati dagli artt. 1 e 2 , la Legge 1089/39 (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08) prevedeva anche una disciplina per le c.d. "zone di rispetto", cioè i beni contermini o, comunque posti a servizio dei predetti beni culturali.

Questi beni non possono (e non potevano, neppure ai sensi dell'art. 49 dell'abrogato t.u. 490/99 ) considerarsi beni culturali: non si applica dunque ad essi, in particolare, la disciplina relativa alla denunzia nel caso di alienazione né, tantomeno, della prelazione. Essi, ai sensi dell'art. 21 della Legge 1089/39, venivano sottoposti a determinate prescrizioni (quali ad esempio prescrizioni relative alle distanze) allo scopo di garantire la tutela e la salvaguardia dei beni culturali.

L'art. 45 del Codice prescrive che il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Dette prescrizioni vengono adottate e notificate ai sensi degli artt.46 e 47 del Codice e sono immediatamente recettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Quanto agli aspetti procedimentali, l'art.46 del Codice prescrive che il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.

Notevole è la precisazione di cui al IV comma della norma: la comunicazione comporta infatti, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'art.12 o la dichiarazione di cui all'art.13 contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 16 del Codice . La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Prassi collegate

  • Quesito n. 382-2014/C, Ancora in tema di applicazione del codice dei beni culturali
  • Quesito n. 371-2007/C, In tema di vincolo indiretto: art. 46 codice beni culturali
  • Quesito n. 5675/C, Il cd. vincolo indiretto: l’art. 46 del codice dei beni culturali

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