I beni culturali



Il concetto di "bene culturale" rinviene storicamente la propria fonte e la propria disciplina (prescindendosi dal riferimento ai del tutto superati antecedenti normativi del 1909 e del 1922) nella Legge 1089/39 (c.d. legge Bottai, già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08). La categoria ha ricevuto ulteriore tutela per il tramite dell'istituzione del Ministero dei beni culturali intervenuta con la Legge 29 gennaio 1975, n. 5 . Non ricadevano in senso tecnico nella nozione di bene culturale i beni ambientali disciplinati dalla Legge 1497/39 , già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, a propria volta abrogato dall'art. 184 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. La materia è stata oggetto di un intervento di riordino in un primo tempo per il tramite del T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n.352 emanato in forza del predetto D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, da ultimo per effetto dell'entrata in vigore, con decorrenza dal 1 maggio 2004, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 42 (c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", modificato ed integrato per effetto dell'emanazione dei D.Lgs. 26 marzo 2008, n.62 e 63 ) . La novella parte della definizione generale del patrimonio culturale, composto dai beni culturali e da quelli paesaggistici, nonchè da una serie di dichiarazioni programmatiche e di principio (cfr. gli artt.1 , 2 e 3).

Questo provvedimento porta l'abrogazione sia di quanto residuato delle c.d. leggi Bottai (Legge 1089 e Legge 1497 entrambe del 1939) sia del successivo T.U. del 490 (il quale a propria volta aveva abrogato pregressi rilevanti provvedimenti legislativi, come la Legge 8 agosto 1985, n.431 , di conversione del c.d. "decreto Galasso", abrogata dall'art. 166 D.Lgs. 490/99, ad eccezione degli artt. 1 ter e 1 quinquies ). Come si vedrà nel corso dell'analisi che segue il "Codice", sia pure rimaneggiando completamente la materia, è comunque rimasto fedele ad un'impostazione di fondo che probabilmente avrebbe potuto essere resa più attuale (si pensi al meccanismo della prelazione, ancora impropriamente appellata come tale, alla sanzione della nullità degli atti stipulati in violazione della detta prelazione), reiterando la situazione che già si era determinata nel 1999 con l'adozione del testo unico.

La Legge 1089/39 introduceva due diverse categorie di beni culturali:

a) l'art. 1 individuava i beni culturali che tali sono per se stessi, cioè che avessero ictu oculi incorporato il valore culturale che la legge considerava e tutelava. Si trattava dei beni che per se stessi presentano, alternativamente o congiuntamente, interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, paleontologico, numismatico, o che si sostanziano in opere rare o di pregio. Caratteristica di questi beni era il fatto di avere in sè racchiusa la qualità di beni culturali. Non rilevava che questi beni, se appartenenti a privati, dovessero essere notificati come beni culturali. L'eventuale notifica aveva il valore di dar vita al vincolo inteso a sottoporre il bene alla disciplina prevista dalla legge 1089 del 1939.

b) l'art. 2 prevedeva un'ulteriore categoria di beni culturali: quei beni che "a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere" fossero stati riconosciuti di interesse particolarmente importante ed avessero formato oggetto di notificazione. Questi beni non possedevano intrinsecamente un valore culturale, assumendo tale qualifica soltanto per relationem. Per essere qualificati come beni culturali avevano bisogno di una valutazione ad hoc da parte dello Stato, valutazione che poneva un rapporto tra il bene e gli elementi citati (la storia politica, militare, della letteratura). La correlazione veniva espressa con un giudizio tecnico che doveva esser notificato e, se del caso, trascritto nei registri immobiliari.

Mentre quindi i beni culturali previsti dall'art. 1 della Legge 1089/39 non avevano bisogno ai fini ontologici di notificazione (salva comunque la notifica al privato proprietario ai fini della creazione del vincolo) in quanto in essi si considerava insita la natura culturale, la qualificazione di bene culturale per quelli disciplinati dall'art. 2 nasceva soltanto in esito alla notificazione in via amministrativa, che traeva vita da un procedimento discrezionale (Cass.Civ. Sez.I, 6496/90 ).

L'intervento del D.Lgs. 42 del 2004 non stravolse questa impostazione. L'art. 2 conteneva una elencazione dei beni culturali che ha largamente influenzato la successiva compilazione dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04 nota1. Ai sensi di quest'ultima norma, che in un certo senso ripropone la dicotomia tra beni intrinsecamente culturali e beni culturali in quanto assoggettati alla preventiva valutazione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/04, vengono a sostanziare la nozione in esame:
1) le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2a) Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
2b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
2c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, II comma DPR 24 luglio 1977, n.616.
3) Ai sensi del III comma della norma in esame, sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 (vale a dire la dichiarazione dell'interesse culturale da adottarsi a cura del Ministero):
3a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (vale a dire in mano ai privati);
3b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
3c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
3d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
3e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che non siano ricomprese fra quelle indicate al II comma e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Il IV comma dell'art. 10 del Codice in considerazione, contiene un'elencazione che in un certo senso si propone di dare sostanza alle enunciazioni generiche di cui al I ed al III comma lettera a) che precedono. Sono infatti comprese tra le cose indicate al I comma e al III comma, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche ed ai materiali di produzione nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio ;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico (cfr. sul tema Consiglio di Stato, Sez.IV, 4322/07);
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Infine il V comma della norma in esame si chiude con un'espressa esclusione: salvo infatti quanto disposto dagli art. 64 e 178 del D.Lgs. 42/04, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Non basta ancora: al fine di pervenire ad una nozione di bene culturale esaustiva occorre ancora considerare il modo di disporre dell'art. 11 del Codice , a mente del quale, fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 10 che precede, "sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art. 50, I comma ;
b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli artt. 64 e 65, IV comma;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'art. 37 ;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli artt. 65 comma 3 lettera c), e 67, II comma ;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'art. 65 III comma, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'art. 50, II comma.

Come si può notare il sistema rappresenta un insieme concettualmente piuttosto tormentato: snodo concettuale di primaria importanza è costituito dal momento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art.12 del Codice, norma che assumeremo in separata considerazione.

Occorre inoltre osservare come l'intervento del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 abbia ulteriormente apportato novità in materia, prevedendo minuziosamente l'articolazione delle competenze ministeriali e la ripartizione dei compiti tra le varie Direzioni generali e Direzioni regionali.

Note

nota1

Per l'abrogato art. 2, I comma, del T.U. 490/99 erano beni culturali:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell' arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
Come si può osservare, sostanzialmente alla lettera a) erano contemplati i beni che potevano essere definiti ex art. 1 della Legge 1089/39 come intrinsecamente culturali, mentre alla lettera b) venivano indicati i beni di cui all'art. 2 della Legge 1089/39 che si riferiva ai c.d. beni culturali per relationem .
Il II comma della norma in esame, chiariva la natura delle cose indicate nel comma 1, lettera a), venendo a porre ulteriori esplicitazioni:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
Il III comma della norma in esame rendeva palese la ricomprensione tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
Il IV comma della norma in esame manifestava il contenuto della categoria dei beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
Erano inoltre beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel III comma e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al II comma, lettere c) e d).
Infine ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame non erano soggette alla disciplina di protezione, a norma del I comma, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalisse ad oltre cinquanta anni.
top1

Prassi collegate

  • Studio n. 9-2018/E, L'espropriazione di un bene immobile culturale
  • Quesito n. 99-2016/T, Obbligo di indicazione di opere d’arte nella denunzia di successione e problematiche relative
  • Focus 2/2015, La circolazione dei beni culturali
  • Le modifiche al codice dei beni culturali: una prima lettura del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62
  • Applicabilità delle imposte ipotecaria e catastale nei trasferimenti a titolo oneroso di immobili di interesse storico-artistico
  • Studio n. 4708, Individuazione dei beni culturali in mano pubblica a proposito del D.L. 2 ottobre 2003, n. 269

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "I beni culturali"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti