Ritrovamento e scoperta di beni storici o artistici



Ai sensi dell'art.88 D. Lgs. 42/04 (già art. 85 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali di cui all'art. 10 del Codice (come modificato dall'art. 2 , D.Lgs. 62/08; già art. 2 del T.U. 490/99), in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate al Ministero dei beni culturali.Nell'ipotesi in cui le opere dovessero essere eseguite in luoghi di proprietà privata, il Ministero può con proprio decreto ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. In tal caso il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per i danni subìti. Essa può essere corrisposta in denaro o, a richiesta, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte delle stesse, quando non interessano le raccolte dello Stato.
Non è detto che la ricerca debba essere eseguita dalla mano pubblica. L'art.89 del Codice (già art. 86 del T.U. 490/99) prevede infatti che il Ministero affidi in concessione ad enti o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere di cui all' art. 88 che precede. E' possibile che a tal fine venga emesso a favore del concessionario, apposito decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. Detta concessione può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove i lavori devono essere eseguiti.
Cosa accade se qualcuno scopre per caso beni di interesse storico o artistico? La scoperta fortuita è disciplinata dall'art.90 del Codice (già art.87 del T.U. 490/99), ai sensi del quale "chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute." Lo scopritore è facoltizzato alla rimozione dei detti beni "ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia", allo scopo cioè di meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale (ultima parte I comma art.90 del Codice, come modificato dall'art.2 , D.Lgs. 62/08) .
Agli stessi obblighi di conservazione e custodia è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente che, giova rammentare, appartengono allo Stato (facendo parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli artt. 822 e 826 cod.civ., a seconda che si tratti di beni immobili o mobili: cfr. art. 91 del Codice). Al riguardo si è discusso se al detentore incomba di per sè l'obbligo di denunzia previsto al I comma dell'art. 90 del Codice (già art.87 del t.u. 490/99). La disposizione infatti è stata diversamente formulata rispetto al previgente art.48 della Legge 1089/39 (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08), ai sensi del quale era pacifica la sussistenza dell'obbligo anche in capo a colui che si trovasse nella disponibilità della cosa. La questione è stata risolta in senso negativo sotto il vigore del t.u. 490/99 , al quale la formulazione dell'attuale testo normativo appare largamente ispirata (Cass.Pen. Sez. III, 27677/01 ).
E' in ogni caso previsto un premio per i ritrovamenti , determinato secondo i criteri di cui al successivo art.92 del Codice (già art. 90 del T.U. 490/99).
L'art.94 del Codice ha infine introdotto un'apposita disciplina per i ritrovamenti in mare, precisamente nella zona estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti vengono tutelati in forza delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo che si trovano allegate alla convenzione UNESCO adottata in proposito a Parigi il 2 novembre 2001.

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