VII - Durata degli esercizi sociali e modifica della data di chiusura degli esercizi


Massima

8 maggio 2001

Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale va contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio e di, eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale contemperamento normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infrannuale significativo.

Motivazione

Può ritenersi principio ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza che il principio della annualità degli esercizi sociali e del conseguente obbligo di redigere il bilancio di esercizio su base annuale debba essere contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio sociale che non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza e con il diritto della società stessa di variare successivamente tale data per giustificati motivi attraverso una modifica statutaria.
Il contemperamento dei due principi da un lato esclude la tesi della assoluta e tassativa inderogabilità del principio della annualità degli esercizi sociali e dall'altro impone la necessità di riconoscere la legittimità di un esercizio di raccordo e del relativo bilancio di durata non coincidente con l'anno.
Se normalmente questo esercizio e il relativo bilancio sarà di durata infrannuale non può escludersi che, nel caso di periodi di tempo molto limitati, ciò possa avvenire anche attraverso la previsione di una limitata ultra annualità.
In questo senso si erano orientati molti ed autorevoli tribunali nelle ipotesi assai frequenti di atti costitutivi stipulati a ridosso della fine dell'anno quando tali atti prevedevano la data di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre.
Non sussistono ragioni che impediscano di estendere tale possibilità anche all'ipotesi di delibere di assemblee straordinarie che prevedano, unitamente allo spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale, un esercizio la cui durata superi l'anno di un breve periodo di tempo. Non si vede infatti che utilità e che significatività possa avere un esercizio molto breve e che utilità possa presentare un bilancio riferito a tale limitato periodo, potendo invece esso costituire un pericolo per i terzi qualora la sua approvazione fosse utilizzata per distribuire utili. Infine, le ipotesi qui considerate non trovano ostacolo nell'art. 2364, comma 2 cod. civ., non essendo incompatibile con il rispetto di tale norma la fattispecie qui considerata.

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