VI - Specificità dell'oggetto sociale


Massima

8 maggio 2001

L'obbligo di indicare nell'atto costitutivo l'oggetto sociale (art. 2328, comma 1, n. 3 cod. civ., e art. 2475, comma 1, n. 3 cod. civ.) implica che tale indicazione debba avvenire in modo specifico e non generico. La specificità normalmente risulta dalla individuazione congiunta del settore economico in cui la società intende operare (produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla specificazione dei settori merceologici di riferimento, ma può anche risultare dalle particolari modalità con cui l'attività verrà svolta che, tenuto conto delle mutate esigenze e valutazioni socio - economiche, possono assumere una loro particolare specificità indipendente dal settore merceologico a cui l'attività verrà applicata: è il caso, in via meramente esemplificativa, dell'attività commerciale svolta attraverso ipermercati e supermercati, dell'e-commerce, di particolari attività di import-export, della commercializzazione di prodotti ricevuti da gruppi in pagamento di altre prestazioni (ad esempio attività pubblicitarie).

Motivazione

L'obbligo contenuto negli artt. 2328, comma 1, n. 3 cod. civ., e art. 2475, comma 1, n. 3 cod. civ. di indicare negli atti costitutivi di società di capitali l'oggetto sociale va sicuramente inteso come obbligo di indicare l'oggetto non in maniera generica, ma specifica, costituendo l'oggetto sociale un limite dei poteri degli amministratori nei confronti della società (per il compimento di atti estranei o eccedenti l'oggetto sociale) e nei confronti dei terzi (che non siano in buona fede) e della maggioranza assembleare rispetto ai soci dissenzienti, ai quali ultimi spetta, in caso di deliberazioni di modifica dell'oggetto sociale, un diritto di recesso (art. 2437 cod. civ.). Normalmente detta specificazione dell'oggetto viene fatta indicando congiuntamente il genere di attività (produzione e/o commercio o prestazione di servizi) e il settore o i settori merceologici nei quali tali attività andranno svolte.
L'evoluzione dell'attività economica e le mutate esigenze e valutazioni del mondo economico hanno fatto però emergere attività la cui specificità risiede nel modo particolare in cui l'attività è posta in essere indipendentemente dal settore merceologico, che verrà scelto ex post in base alle convenienze che si presenteranno. È il caso ad esempio dell'attività commerciale svolta attraverso particolari strutture qualificate dalla dimensione (supermercati e ipermercati) o con particolari modalità (vendita per corrispondenza) a cui è connaturale rivolgersi ad estesissimi settori merceologici di regola non identificabili in via esaustiva al momento della stipulazione dell'atto costitutivo: si ritiene quindi inutile ed ultronea per queste attività una sterminata elencazione di settori merceologici che nulla aggiunge alla determinatezza dell'oggetto.
È il caso inoltre di attività commerciali affermatesi in epoca recente quali l'e-commerce, in cui la specificità dell'oggetto è determinata dalla capacità di applicare nuovi strumenti informatici all'attività commerciale divenendo secondaria la predeterminazione dei settori merceologici di riferimento.
Può essere il caso di attività di import-export che possono qualificarsi in maniera diversa dalla elencazione di settori merceologici (ad esempio, tramite specificazione dei paesi di riferimento o in altri modi similari), rinviandosi ad un momento successivo la scelta dei prodotti da importare o da esportare a seconda delle opportunità che si potranno presentare alla società.
È il caso infine di società che hanno per oggetto la commercializzazione di prodotti ricevuti da gruppi di cui fanno parte o a cui sono contigue in pagamento di particolari prestazioni (ad esempio pubblicità).
Nei casi qui esemplificati la corrente valutazione del mondo economico ha riconosciuto una specificità e una determinatezza ad attività che, pur non rivolgendosi, al momento della costituzione della società, ad un predeterminato settore merceologico, si caratterizzano per le particolari modalità con le quali l'attività è destinata a svolgersi.

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