115 - Clausole statutarie sul libro dei soci nella s.r.l. dopo il d.l. 29 novembre 2008 n. 185


Massima

10 marzo 2009

L'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nelle s.r.l. non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria.

Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l., subordinino l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all'art. 2470 cod. civ..

Le clausole statutarie relative al libro dei soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2470 cod. civ., se non si riducono a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l'efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere all'iscrizione nel libro dei soci la funzione di regola organizzativa per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta.

Motivazione

Il d.l. 185/2008, con effetto dal 30 marzo 2009, ha eliminato il libro dei soci dall'elenco dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2478 cod. civ.. Il venir meno dell'obbligo, peraltro, non si traduce in un divieto di adozione. Ben possono le s.r.l. trovare utile il ricorso in via facoltativa al libro dei soci per due ragioni di ordine generale: raccogliere e disporre, con facilità e immediatezza, le principali informazioni relative ai soci e ai loro rapporti con la società; controllare e gestire in modo più efficiente le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale.

L'abbandono del sistema di rapporti sociali basato sulla iscrizione nel libro dei soci, a favore di un sistema esclusivamente fondato sulle risultanze del registro delle imprese, costringe infatti gli organi sociali ad un monitoraggio costante, gravoso (ogni collegamento telematico con il registro delle imprese ha un costo) e limitante (in ogni assemblea e, più in generale, in ogni luogo e momento nel quale viene esercitato un diritto sociale si sollecita la verifica dell'esistenza della legittimazione e, dunque, si richiede la praticabilità di un contestuale collegamento telematico). La regola per la quale il semplice deposito nel registro delle imprese rende la cessione efficace verso la società (secondo il nuovo testo dell'art. 2470, comma 1 cod. civ.), inoltre, solleva problemi di coordinamento con l'art. 2469 cod. civ. che, nell'ammettere le frequenti clausole di limitazione della circolazione delle quote, evidentemente esclude che il deposito dell'atto di cessione delle quote possa legittimare l'acquirente all'esercizio dei diritti sociali prima che sia data agli organi della società la possibilità di verificare il rispetto di quelle clausole nel caso specifico (verifica che nel sistema della iscrizione nel libro dei soci viene svolta dall'organo amministrativo tra la richiesta documentata di iscrizione e la sua concreta effettuazione).

Quanto precede porta a ritenere che l'art. 2470, comma 1, nuovo testo, nel recitare che "il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma" ponga un'esigenza inderogabile: che l'efficacia della cessione verso la società non possa precedere quel momento. Essa però non intende impedire una scelta statutaria volta, per giustificate ragioni, a posticipare quell'efficacia - che si concretizza nell'acquisto, da parte del cessionario, della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali - ad un momento successivo: si tratti della iscrizione in un libro dei soci facoltativamente adottato o del semplice ricevimento della documentazione necessaria (atto di cessione, evidenza di avvenuto deposito nel registro delle imprese, eventuale ulteriore dimostrazione documentale richiesta dalle clausole limitative della circolazione delle quote) per verificare il rispetto delle condizioni statutarie di accesso alla compagine sociale o di variazione degli assetti proprietari.

La riferita lettura della disposizione richiamata non soltanto soddisfa sotto il profilo dell'argomentazione orientata alle conseguenze, ma trova due ulteriori argomenti a supporto.

In primo luogo va ricordato che sotto il tenore della precedente disposizione, del tutto speculare alla nuova salvo che per il riferimento all'iscrizione nel libro dei soci anzi che al deposito nel registro delle imprese, non si dubitava dell'ammissibilità delle non infrequenti clausole statutarie che posticipa(va)no l'efficacia della cessione verso la società (specie con riguardo all'esercizio del diritto di voto) rispetto all'iscrizione nel libro dei soci subordinandola ad elementi ulteriori, purché ciò non determinasse una dilazione irragionevole ed eccessiva (cfr. la massima n. 10 del 4 marzo 2004). A maggior ragione, allora, si giustifica una dilazione dell'efficacia della cessione, rispetto al momento del deposito, attuata con il sistema della iscrizione nel libro dei soci o con altra modalità, in quanto giustificabile nel quadro delle esigenze e degli inconvenienti sopra riferiti.

In secondo luogo, sotto il profilo qui considerato, sembra trovare idonea spiegazione anche la nuova espressione, adoperata nel comma 7 dell'art. 2470, per individuare il momento di decorrenza del termine di trenta giorni entro il quale gli amministratori devono comunicare al registro delle imprese la sopravvenuta appartenenza di tutte le partecipazioni ad un unico socio ovvero la costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci: il termine ora decorre "dall'avvenuta variazione della compagine sociale". Ebbene, ci si deve chiedere perché il legislatore abbia adoperato una simile e vaga terminologia anzi che direttamente identificare il momento di decorrenza del termine nel deposito di cui al secondo comma del medesimo articolo: considerato che per gli amministratori, destinatari dell'obbligo di comunicazione in forza del loro rapporto organico con la società, la variazione della compagine sociale non può che avvenire nel momento in cui la cessione "ha effetto di fronte alla società". La scelta terminologica acquista senso soltanto se si riconosce che l'efficacia della cessione verso la società - e la conseguente variazione della compagine sociale a questi effetti - può aversi in un momento diverso e successivo rispetto al deposito di cui al secondo comma dell'art. 2470; e ciò a sua volta implica la liceità di una clausola statutaria volta, con il ricorso al sistema dell'iscrizione nel libro dei soci o ad altra opzione organizzativa, a posticipare quel momento.

Al di là della consapevole introduzione di apposite clausole negli statuti delle s.r.l. costituite dopo il 30 marzo 2009, resta da precisare la sorte delle clausole che si richiamano al libro dei soci negli statuti delle s.r.l. già esistenti a quella data. Se dette clausole non si riducono ad un mero rinvio normativo, nel qual caso è sufficiente richiamare la massima n. 91 del 18 maggio 2007, il più delle volte si tratta del rilievo attribuito dallo statuto al libro dei soci:

i) - come fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società in ordine all'invio, ad esempio, degli avvisi di convocazione dell'assemblea, di proposte di decisioni extraassembleari, di verbali di delibere assembleari a soci assenti, della richiesta di esercizio del diritto di sottoscrizione di deliberati aumenti di capitale a pagamento, di comunicazioni connesse a clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali (concessione o negazione del gradimento, esercizio di un potere di riscatto o di diritti di prelazione, ecc.), di comunicazioni inerenti a procedimenti di esclusione del socio;

ii) - come strumento organizzativo per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e, quindi, per l'efficacia della cessione della partecipazione sociale nei confronti della società.

Premesso che per quanto sopra esposto tali clausole rimangono valide ed efficaci dopo il 30 marzo 2009, una loro interpretazione con criteri oggettivi dovrebbe condurre a ritenere che le clausole riconducibili alle categorie (i) e (ii) abbiano una capacità espansiva all'interno della propria categoria, ma non al di fuori della stessa. In altri termini:

i) se lo statuto prevedesse (soltanto) che gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere spediti al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci, ciò permetterebbe di ritenere che per ogni altra comunicazione inerente al rapporto sociale pure debba farsi capo al domicilio risultante dal libro dei soci (e non già, ove difforme, al domicilio che dovesse risultare dal registro delle imprese, come ora prevede l'art. 2479-bis cod. civ. con norma dichiaratamente suppletiva), libro da tenersi aggiornato a cura degli amministratori sulla base delle indicazioni provenienti dai soci: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito all'efficacia delle cessioni nei confronti della società e alla legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, che in difetto di diverse indicazioni specifiche restano regolate dal nuovo testo dell'art. 2470, comma 1 cod. civ.;

ii) se lo statuto prevedesse l'iscrizione nel libro dei soci (soltanto) come condizione per l'esercizio del diritto di voto (o di altro diritto sociale specificamente indicato) oppure (genericamente) come condizione di efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società, ciò permetterebbe di ritenere che a quell'iscrizione si intende ricollegare l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in genere: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito alla fonte di informazione del domicilio dei soci nei rapporti con la società, per il quale farebbero fede le risultanze del registro delle imprese.

E' appena il caso di precisare che, quand'anche ciò non venga esplicitato, l'adozione o la persistenza del libro dei soci implica la tacita reintroduzione degli obblighi, ora per scelta non più di legge ma di statuto, di regolare tenuta e pronto aggiornamento del libro stesso da parte degli amministratori per ogni conseguente responsabilità.

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