E' possibile distinguere varie specie di evizione. Innanzitutto essa può essere
totale o parziale, a seconda che il compratore subisca la totale (art.
1483 cod.civ.) ovvero la parziale (art.
1484 cod. civ. ) rivendicazione, espropriazione o comunque privazione del bene acquistato. Si parla inoltre di
evizione limitativa nell'ipotesi in cui la cosa sia gravata da oneri o da altri diritti di terzi (
art.1489 cod. civ. ).
Assumeremo inoltre in considerazione la distinzione tra evizione
rivendicativa, espropriativa e risolutoria, qualificazioni dipendenti dalla qualità del fatto originante la privazione del diritto in capo all'acquirente, radice alla quale in fondo può essere ricondotta anche
l'evizione per fatto proprio del venditore.
Ha luogo, infine,
l'evizione invertita quando il compratore, (ri)acquistando direttamente il diritto dal reale titolare, previene l'azione evizionale di questi.