Evizione rivendicatoria, espropriativa, risolutiva



Secondo un'autorevole opinione nota1 si potrebbe distinguere tra evizione rivendicatoria, evizione espropriativa ed evizione risolutoria o risolutiva. Tutte queste forme sarebbero accomunate dall'essere originate da una situazione di anomalia del diritto preesistente all'atto di alienazione (in quanto tali dunque riconducibili al concetto di garanzia).

La prima specie (anche definita come evizione giudiziale) corrisponderebbe alla più frequente ipotesi: si pensi all'eventualità in cui Tizio venda a Caio una cosa altrui nota2. In questo caso per aversi evizione occorre non soltanto che venga promosso l'accertamento della altruità del diritto rispetto all'acquirente: bisogna altresì che l'effettivo avente diritto domandi che sia affermata tale propria titolarità. Del tutto irrilevante è, ai fini di verificare la ricorrenza dell'evizione, la concreta privazione del possesso in capo all'acquirente. La tesi positiva, che rinveniva il proprio antecedente logico nella natura giuridica del meccanismo traslativo della vendita romanistica nota3, non è sostenibile alla luce dell'efficacia traslativa del mero consenso ex art.1376 cod.civ..

Si parla invece di evizione espropriativa quando il diritto del compratore viene meno in relazione ad un provvedimento ablativo. A questo riguardo può venire in considerazione sia un provvedimento di carattere amministrativo, sia di natura giudiziale, cioè a dire l'esito dell'esecuzione forzata cui sia stato sottoposto il bene nell'interesse privato di un creditore dell'alienante. In entrambe le ipotesi, ciò che conta è la anteriorità dell'origine dell'intervento ablativo rispetto alla vendita, come accade ad esempio quando il bene fosse stato individuato tra quelli da espropriare per pubblica utilità, ancorchè il provvedimento non fosse stato ancora emanato nel tempo in cui l'acquirente stipula il contratto nota4. Ancora si pensi alla preesistenza di una formalità pregiudizievole, quale un sequestro conservativo, un'ipoteca giudiziale (Cass.Civ. Sez. II, 4667/86) nota5, un pignoramento (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 58225/2018 in relazione all'eventuale dichiarazione non rispondente al vero della parte che abbia affermato l'inesistenza di pesi gravanti sul bene).

Viene infine in esame l' evizione risolutoria quando l'acquisto del diritto viene meno per una serie di cause che possono essere ricondotte ad una comune matrice: quella cioè della caducazione dell'atto che costituisce il presupposto in base al quale il venditore ebbe a perfezionare la vendita nota6. Si pensi al verificarsi della condizione risolutiva che fosse stata apposta alla vendita tra Tizio e Caio ed alle conseguenze che questa situazione sortisce sulla alienazione che fosse stata effettuata a Sempronio dall'acquirente Caio. Una volta sciolto retroattivamente ogni effetto del primo contratto, anche il secondo non potrà non venir meno, con tutto ciò che ne discende quanto alla possibilità da parte di Sempronio di giovarsi della garanzia per evizione. Gli esempi di evizione risolutoria sono molteplici. Si ponga mente all'esercizio del diritto di riscatto, alla eliminazione dell'atto-presupposto in conseguenza dell'esercizio delle azioni di annullamento, di risoluzione, di rescissione, etc..

In ogni caso l'evizione si verificherà soltanto quando il compratore riconosce il diritto del terzo ovvero quando costui abbia vittoriosamente promosso azione intesa a far dichiarare l'esistenza del proprio diritto confliggente con quello dell'acquirente nota7.

Note

nota1

Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, pp.649 e ss..
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nota2

Secondo il Rubino, op.cit., p.650, l'evizione non comporterebbe la perdita del diritto per il buon motivo che, a rigore, il diritto mai sarebbe stato trasferito all'acquirente, il quale al più potrebbe perdere "l'illusione" di aver acquistato il diritto. Si può tuttavia rilevare che anche nell'evizione rivendicatoria, come nelle altre forme di cui si dirà in seguito, quello che cambia è la prospettivaex ante oex post rispetto al promuovimento delle appropriate azioni da parte del terzo legittimo proprietario.
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nota3

Nella quale, come è noto, il mero accordo non sortiva efficacia traslativa, emergendo l'indispensabilità di procedere allatraditio ovvero ad ulteriori strumenti (mancipatio, in jure cessio ) allo scopo di far divenire il compratore titolare del bene.
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nota4

E' essenziale notare la problematicità della situazione di privazione del diritto dipendente da provvedimenti generali, qualificati dalla conoscibilità per essere soggetti a particolari procedure pubblicitarie e comunque attinenti al regime legale della specie di bene di cui trattasi. Così è stato deciso che non potrebbe l'acquirente giovarsi della tutela evizionale (neppure con riferimento all'ipotesi della c.d. evizione minore di cui all'art. 1489 cod.civ. ) per l'eventualità in cui venisse privato in tutto o in parte dell'utilità del bene immobile acquistato in relazione alla forza vincolante delle prescrizioni di piano regolatore: cfr. Cass.Civ. Sez. I, 793/01 ;Cass.Civ. Sez. II, 7639/1991 contrario, vi sono pronunzie che fanno leva sul carattere oggettivo della garanzia per evizione, valorizzando l'aspetto di squilibrio del sinallagma che deriverebbe dall'impossibilità di fruire della garanzia per evizione: cfr. Cass.Civ., Sez. II, 5639/87.
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nota5

Costituiscono fatti evizionali anche l'esecuzione forzata in forma specifica del contratto preliminare ( ex art.2932 cod.civ.) che venga promossa da un terzo promissario acquirente il quale trascriva la domanda (art.2652 n.2 cod.civ.) o la sentenza (art.2643 n.14 cod.civ.) anteriormente alla trascrizione dell'acquisto del compratore ovvero l'esecuzione susseguente all'esperimento di azioni revocatorie o fallimentari: cfr.Luminoso, I contratti tipici ed atipici , in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.128.
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nota6

Così Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.129.
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nota7

Secondo Luminoso, cit., p.129 dovrebbero assimilarsi alla evizione risolutoria le ipotesi in cui il venditore (e conseguentemente il compratore) perde il diritto in conseguenza dell'esercizio, anche in via stragiudiziale, da parte di un terzo, di situazioni soggettive attive opponibili erga omnes. Si pensi alle ipotesi di retratto ex lege (con efficacia reale), di riscatto convenzionale (artt.1504 e 1505 cod.civ.) e della prelazione societaria ( ex artt.2355 e 2355 bis cod.civ .).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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