Trascrizione della dichiarazione di costituzione del compendio unico



Il IV comma dell'art. 5 bis del D. Lgs. 228/01 (come modificato per effetto dell'emanazione dei D. Lgs. 99/04 e 101/05) nel prescrivere l'indivisibilità del compendio unico per un periodo di tempo pari ad un decennio dal momento della costituzione dello stesso, esplicita che tale vincolo importa l'impossibilità che abbia luogo il frazionamento dei beni che lo compongono "per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi".

Tale vincolo di indivisibilità, da menzionarsi in maniera esplicita negli atti intesi a costituire il compendio a cura dei notai roganti, deve essere assoggettato ad autonoma trascrizione presso i competenti Uffici del Territorio.

La legge non prevede quali siano le conseguenze scaturenti dalla mancata esecuzione della formalità pubblicitaria, la cui natura giuridica non risulta conseguentemente perspicua. Al riguardo v'è chi ha ipotizzato trattarsi di mera pubblicità notizia. Questa opinione rinviene fondamento sulla lettera della legge. In particolare l'origine del vincolo di indivisibilità parrebbe scaturire dalla semplice costituzione del compendio unico, con la conseguenza che l'invalidità (ex IV comma art. 5 bis in commento) dell'atto che ne cagionasse il frazionamento si determinerebbe indipendentemente dall'esecuzione della formalità. E' stato tuttavia osservato come proprio la considerazione della grave conseguenza della nullità prevista dalla legge per gli atti che importino la violazione del vincolo conduca, al contrario, alla qualificazione in chiave di pubblicità costitutiva della trascrizione del vincolo stesso nota1. Si aggiunga come anche ragioni di sicurezza nella circolazione dei beni orientino verso questa soluzione, maggiormente rispettosa dei diritti dei terzi aventi causa dal costitutore del compendio. L'eventuale efficacia dell'atto in violazione del vincolo potrà essere controbilanciata dalla decadenza da tutte le agevolazioni di cui si sia giovato l'alienante.

La trascrizione avrà luogo contro il soggetto che costituisce il compendio ed a favore della Regione nel cui territorio sono situati i beni che lo integrano.

Note

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Cfr. Studio CNN 358/2006/C.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 91-2010/C e n. 23-2010/T, Acquisto successivo di terreno non confinante ad incremento del compendio unico



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