Forma della dichiarazione di costituzione del compendio unico




Il D. Lgs. 228/01 (oggetto di successive modificazioni per effetto dell'emanazione dei D. Lgs. 99/04 e 101/05 ) prevede che, allo scopo di conservare l'integrità aziendale in materia di imprese agricole, si dia vita al c.d. compendio unico, inteso quale aggregazione immobiliare minimale di beni produttivi. Come risulta intuitivo il percorso di costituzione del detto compendio può avvenire variamente, in relazione all'eventuale acquisto per atti successivi (ed anche a titolo liberale, per donazione) dei beni che sono destinati a farne parte. E' possibile, ad esempio, che l'imprenditore agricolo già possieda parte dei terreni e dei fabbricati, ma che ancora la consistenza dei medesimi non sia sufficiente ad integrare i limiti dimensionali minimi previsti. La costituzione del compendio unico in tal caso non potrà se non seguire alla stipulazione degli ulteriori atti di acquisto di terreni aventi dimensioni tali da integrare i requisiti previsti dalla legge.

Ai sensi del comma 11 bis dell'art. 5 bis del D. Lgs. 228/01 (come modificato dai D. Lgs. 99/04 e 101/05 ) la costituzione di compendio unico avviene per il tramite di apposita dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento. Il susseguente comma 11 quater della stessa norma precisa, come riferito, che la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico.

Tale dichiarazione dovrà contenere l'impegno della parte a costituire il compendio unico, a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di IAP (imprenditore agricolo professionale) per un arco temporale di almeno dieci anni.

Da queste prescrizioni si ricava:

a) che i requisiti soggettivi del costitutore del compendio unico possono non essere sussistenti al momento dell'acquisto, potendo costui anche semplicemente assumersi l'impegno di assumere la qualifica necessaria in un tempo successivo nota1;

b) che la dichiarazione può intervenire o contestualmente all'acquisto o anche autonomamente. In questo secondo caso deve essere stipulata per atto pubblico notarile, integrandosi un ipotesi di formalismo ad substantiam actus .

c) che dalla dichiarazione formale di costituzione del compendio decorre il termine decennale di inalienabilità dei beni che ne fanno parte, essendo parallelamente praticabile la trascrizione del vincolo in relazione a tutti gli atti di acquisto funzionali alla formazione dello stesso.

Ci si può domandare se tutti gli atti di acquisto dei beni destinati a confluire nel compendio unico debbano essere stipulati per atto pubblico ovvero se sia sufficiente anche la scrittura privata autenticata. In considerazione del tenore letterale del già citato comma11 quater dell'art. 5 bis del D. Lgs. 228/01 ed ancor più del IV comma della stessa norma (che fa menzione di "notai roganti" in riferimento agli atti di costituzione del compendio, con tale locuzione non distinguendo tra atti meramente acquisitivi ed atto "finale" di costituzione del compendio) ragioni di prudenza consigliano di adottare la forma più rigorosa.

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Note

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Si ritiene in tal modo di aderire alla teorica in base alla quale si reputa possibile la formazione progressiva del compendio unico. Il nodo ostativo di maggiore rilevanza è costituito dall'assenza di un termine entro il quale il compendio debba essere formato. Ipotizzando cioè che l'acquirente invochi le agevolazioni fiscali dichiarando di voler costituire il compendio in relazione all'acquisto di un terreno avente consistenza insufficiente per integrare il compendio, ci si interroga entro quale arco temporale sia necessario che si concluda l'operazione. Si è ipotizzato al riguardo che detto termine debba essere rinvenuto nel triennio previsto a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione di finanza, soluzione già adottata da alcune leggi regionali (Studio CNN 358/2006/C). Allo scopo di impedire che gli Uffici competenti possano procedere ai necessari controlli l'impegno a costituire il compendio dovrebbe essere portato a compimento entro tre anni a far tempo dal primo atto con il quale sono state invocate le agevolazioni.
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