Risoluzione n. 38/E, Cause di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie


29 marzo 2019

OGGETTO: Cause di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie - Articolo 1, comma 494, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.228

Quesito

Il notaio xxx (di seguito, il “Notaio”) fa presente di essere stato incaricato di stipulare un atto di compravendita di azioni tra la società cooperativa di diritto olandese “Gamma Cooperatief U.A.” (di seguito, “Cedente”) e la società di diritto inglese “Delta Limited” (di seguito, “Cessionario”) costituita a tale scopo.

Le predette società hanno medesima compagine societaria in quanto sono entrambe possedute, in misura paritaria, dai medesimi soggetti che nello specifico sono:
  • “Alfa”, fondazione di diritto olandese;
  • “Beta LP”, fondo di investimento di diritto inglese.
Oggetto di cessione sono le azioni della società italiana “Ita S.p.A.”, pari a 67.912.000 azioni, ciascuna di valore nominale di 1 euro, corrispondente al 25 per cento del capitale sociale della stessa, detenute dalla Società Cedente.

L’istante evidenzia che detta cessione si inserisce nell’ambito di un progetto di riorganizzazione finalizzato, per esigenze di semplificazione, a modificare - senza alterare le regole di governance - la sola forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario (sostituendo la società Cedente con quella Cessionaria) attraverso il quale i Soci detengono la partecipazione nella società italiana.

Detta esigenza sarebbe sorta a seguito dell’ingresso nella compagine societaria del Cedente del socio Beta LP, fondo di investimento di diritto inglese.

In tale contesto, i Soci Alfa e Beta LP hanno costituito la descritta società di diritto inglese, ritenuta, per natura e giurisdizione, più in linea con le esigenze del socio inglese rispetto alla forma giuridica della società cooperativa di diritto olandese, con l’intenzione di trasferire (mediante cessione a titolo oneroso) la titolarità della partecipazione in oggetto detenuta da quest’ultima a favore della neo-costituita.

Secondo il Notaio, la cessione della partecipazione da parte della società Cedente a favore della società Cessionaria di nuova costituzione, entrambe partecipate in misura paritaria dai medesimi soggetti, attua una riorganizzazione aziendale, a conclusione della quale anche la governance della società acquirente sarà identica - in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali – a quella attualmente esistente nella società venditrice.

Ciò posto, in qualità di soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, a porre in essere il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, il Notaio chiede di sapere quale sia il regime di imposizione applicabile, ai fini di tale imposta, alla descritta operazione di cessione di partecipazione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante rappresenta che Cedente e Cessionario sono soggetti a controllo “congiunto” da parte dei propri Soci Alfa e Beta LP e che detto controllo si realizza sia in virtù della partecipazione paritetica detenuta dai medesimi due Soci sia in ragione dell’assetto di governance delle società che esclude che uno dei due Soci possa esercitare, di fatto, un’influenza dominante sulle società partecipate.

Sotto il profilo fiscale, l’istante ritiene che la cessione in oggetto possa rientrare tra le ipotesi di esclusione dall’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 494, lettera d), della Legge 24 dicembre 2012, 228, così come attuato dall'art. 15, comma 1, lett. g), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, secondo il quale è esclusa l’imposta per i trasferimenti di proprietà di azioni posti in essere tra società tra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo, del Codice Civile, oppure che siano controllate dalla stessa società (cd. controllo “comune”).

Secondo l’istante, la ratio di tale esclusione andrebbe individuata nell'unicità del soggetto economico che compie l’operazione e nell'esigenza di non ostacolare le modifiche all'organizzazione interna di gruppi societari e, più in generale, le operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere nell’ambito della medesima compagine sociale.

Tali operazioni, infatti, non manifesterebbero un “sostanziale” trasferimento della proprietà, in quanto sono poste in essere tra parti correlate facenti capo al medesimo agglomerato economico.

Inoltre, nella fattispecie rappresentata la natura riorganizzativa dell’atto di cessione della partecipazione troverebbe conferma nel fatto che – a seguito dello stesso – non subentrerebbero “economie terze rispetto a quelle che hanno il controllo della società oggetto di trasferimento”, considerato che il Cedente e il Cessionario sono partecipati, nella medesima proporzione (cinquanta per cento ciascuna), dagli stessi Soci.

Il trasferimento della partecipazione in oggetto, dunque, sarebbe stato deciso dai medesimi soggetti non in base ad una logica di mercato (o ad una logica “speculativa”), ma per esigenze di riorganizzazione dell’assetto societario.

Inoltre, non si tratterebbe di un trasferimento “sostanziale” della proprietà in quanto la partecipazione trasferita rimarrebbe, indirettamente, riconducibile sempre agli stessi soggetti (ossia, Alfa e Beta LP) che esercitano un controllo “congiunto” sia sul Cedente sia sul Cessionario.

Secondo il Notaio, dunque, il concetto di controllo “comune” cui fa riferimento la lettera g) sopra citata (e che si instaura “tra società (…) che sono controllate dalla stessa società”) dovrebbe potersi applicare anche nel caso di controparti soggette al controllo “congiunto” dei medesimi soci.

Sulla base di dette argomentazioni, la parte ritiene corretto applicare al caso di specie la causa di esclusione di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera g), stante la natura riorganizzativa attribuibile all’atto di cessione della partecipazione in oggetto.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Con l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stata introdotta nel nostro ordinamento l’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della citata legge, la FTT si applica, con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

L’aliquota è ridotta alla metà, pari allo 0,1 per cento, per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.

Il successivo comma 494, lettera d), del medesimo articolo 1 prevede, tra l’altro, che l’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applichi “alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.

Le modalità di attuazione delle norme previste dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “Decreto”) emanato il 21 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013.

L’articolo 15, primo comma, lettera g) del Decreto esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta, tra l'altro, “il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (…) tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società”.

Inoltre, la successiva lettera h) del medesimo articolo 15 prevede – quale ulteriore causa di esclusione – che l’imposta de qua non si applichi, tra l’altro, al “(…)trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (…) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”.

In particolare, le operazioni di ristrutturazione individuate dall’articolo 4 della richiamata direttiva riguardano:
“a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente; b) l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società (…).
La lettura coordinata delle richiamate disposizioni e, in particolare, la tipologia di operazioni oggetto delle cause di esclusione, ivi previste, permette di individuare, in tali disposizioni, una comune ratio, ovvero evitare che il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale, dovendosi considerare tali non soltanto le operazioni (di fusione, scissione e conferimento) previste dal citato articolo 4 della direttiva, ma anche – più in generale – quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l’“appartenenza economica” della partecipazione al medesimo gruppo societario.
In particolare, in base a quanto previsto dalla lettera g) dell’articolo 15 sopra citato, è necessario che, anche in conseguenza del trasferimento della partecipazione, la società ceduta continui ad essere controllata, anche indirettamente, a norma dell’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del Codice Civile, dalla medesima società venditrice o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate – sempre a norma del medesimo articolo 2359 del Codice Civile – dalla stessa società controllante.
Al riguardo, si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal Notaio, anche il controllo “comune” richiamato dalla predetta lettera g) deve integrare i caratteri della nozione di controllo prevista dall’articolo 2359 del codice civile, sicché lo stesso presuppone, in ogni caso, che l’influenza dominante sulle società sorelle sia esercitata da un’unica società controllante.
Ed infatti, proprio in tema di controllo “comune”, il Ministero dell’economia e delle finanze, nell'ambito delle risposte rese in relazione all’applicazione dell'imposta in argomento (in particolare nella FAQ - 20), ha precisato che “In assenza di una previsione specifica che stabilisca espressamente che il controllo delle due o più società tra le quali avviene il trasferimento debba essere diretto o indiretto da parte dell'unica società controllante, si ritiene che il controllo sulle società sorelle da parte della società controllante possa essere sia diretto che indiretto”.

Come si evince da tale risposta, il predetto Ministero, nell’evidenziare che il controllo “comune” possa essere sia diretto che indiretto, afferma chiaramente che tale controllo debba, comunque, essere esercitato da un’unica società controllante, integrando, così, la nozione di controllo prevista dall’articolo 2359 del codice civile, che, infatti, come chiarito in diversi documenti di prassi (cfr. risoluzioni n. 376/E del 17 dicembre 2007 e n. 326/E del 30 luglio 2008), “presuppone necessariamente l’esistenza di una situazione in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto”.

Pertanto, al fine di escludere la natura riorganizzativa di un’operazione di cessione di partecipazione non è sufficiente che si verifichi il mutamento della titolarità giuridica della stessa, ma è, altresì, necessario – come si evince dalla lettera g) dell’articolo 15 del Decreto - che l’acquirente non sia controllato, direttamente e/o indirettamente, ex articolo 2359 del codice civile dalla società venditrice o che, comunque, società venditrice e società acquirente non siano sotto un controllo “comune” da parte di un’unica società controllante.

Ne consegue che le operazioni di riorganizzazione, mentre tollerano un mutamento della titolarità giuridica della partecipazione, non ammettono che la partecipazione ceduta “fuoriesca” dal perimetro del gruppo societario, come identificato per il tramite del rinvio operato dalla lettera g) dell’articolo 15 all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2) e secondo del Codice Civile.

Coerentemente con tale definizione di operazione di riorganizzazione e con la rappresentata ratio delle cause di esclusione previste per le operazioni indicate dalle lettere g) ed h) dell’articolo 15 del Decreto, si ritiene che la medesima valenza riorganizzativa vada, “a fortiori”, riconosciuta anche alla cessione di partecipazione – come quella prospettata – con la quale la partecipazione viene trasferita ad una società di nuova costituzione, non solo partecipata dagli stessi soci, e nelle medesime proporzioni, della società Cedente ma nella quale sono riprodotte le medesime regole di governance della società venditrice, in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali.

In particolare, secondo quanto rappresentato, la cessione è volta esclusivamente a modificare la forma giuridica del veicolo societario (per natura e giurisdizione, più in linea con le esigenze societarie) che deterrà la partecipazione nella società italiana, lasciando inalterata sia la compagine societaria (composta dai soci Alfa e Beta LP), sia le percentuali di partecipazioni al capitale sociale (cinquanta per cento ciascuno), sia le regole di governance, che resteranno identiche a quelle della società venditrice.

Peraltro, essendo sia la parte venditrice sia la parte acquirente composte dalla stessa compagine sociale, si ritiene che, al pari di un’operazione infragruppo, anche a seguito della compravendita delle azioni in oggetto, il possesso delle partecipazioni cedute continui a fare riferimento agli stessi Soci, non ravvisandosi, per tale ragione, un intento speculativo correlato alla negoziazione di titoli.

Alla luce di tali argomentazioni, si ritiene che la cessione di partecipazione in esame rivesta carattere riorganizzativo e, pertanto, può ritenersi esclusa dall’applicazione dell’imposta sulla base della medesima “ratio” che ispira le disposizioni contenute nell’articolo 15, primo comma, lettere g) e h), del Decreto, ovvero non penalizzare le operazioni di riorganizzazione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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