I titoli di credito (cambiali, assegni bancari, assegni circolari, azioni, obbligazioni) possono essere dedotti quale oggetto del contratto di compravendita, sia pure tenuto conto del regime di circolazione che è proprio di ciascuno di essi. Da questo punto di vista occorre rammentare che una delle caratteristiche fondamentali dei titoli di credito è l'
incorporazione. Il diritto di credito, di partecipazione (che, come tale, comunque possiede un'autonoma consistenza) è, per così dire, intrinsecamente contenuto nel titolo, di modo che ne è reso possibile il trasferimento unitamente al titolo. Per il tramite di una sola negoziazione viene trasferito sia il titolo nella propria materialità, sia il diritto che vi è contenuto
nota1 .
Da questa sommaria descrizione si può comprendere come possa comunque porsi l'interrogativo circa
la possibilità di discernere tempi e modi di acquisto del titolo rispetto a tempi e modi di acquisto del diritto che vi si ritrova incorporato. Da un lato infatti l'esistenza nel nostro ordinamento del principio consensualistico (
art.1376 cod.civ.) imporrebbe di ritenere ceduto il diritto
nel tempo in cui le parti raggiungono l'accordo, dall'altro, le leggi di circolazione del titolo variamente prevedono alcuni requisiti, in difetto dei quali esso non può dirsi efficacemente trasferito. Così, ad esempio,
il trasferimento di un titolo al portatore interviene soltanto in esito alla consegna del medesimo (
art.2003 cod.civ.) altrettanto si può dire per quanto riguarda i titoli all'ordine (
art.2008 cod.civ. ). I titoli nominativi (es.: le azioni, con l'eccezione di quelle di risparmio che possono essere anche al portatore) sono contraddistinti da regole specifiche (
art.2021 cod.civ.). Così non basta il possesso: la legittimazione all'esercizio dei diritto segue all'intestazione a favore dell'acquirente contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente
nota2 .
E' proprio dal tenore di queste disposizioni che i fautori della tesi "realista" muovono per affermare
la natura reale dell'atto traslativo del titolo di credito. In altri termini, se è vero che la cessione del titolo richiede il raggiungimento del consenso, questo si paleserebbe tuttavia insufficiente a sortire l'effetto: a questo fine occorrerebbe infatti
anche la consegna materiale, la consecuzione del possesso del titolo in capo all'acquirente nota3 .
Prevale comunque la teoria consensualistica, secondo la quale invece è sufficiente a produrre l'effetto traslativo il semplice consenso espresso dalle parti. L'osservanza delle leggi di circolazione del titolo (con speciale riferimento alla consecuzione del possesso ed agli ulteriori aspetti formali, quali ad esempio la continuità delle girate) avrebbe a che fare semplicemente con la legittimazione all'esercizio dei diritti che vi si trovano incorporati
nota4 .
Note
nota1
Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.229.
top1nota2
Si tratta di norme che disciplinano anche le modalità formali che devono essere seguite nella negoziazione di titoli: cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.25.
top2nota3
E' di questa opinione Mengoni, Il trasferimento di titoli di credito nella teoria dei negozi traslativi con causa esterna, in Banca, borsa e titoli di credito, 1975, I, p.385.
top3nota4
Si tratta della teoria di gran lunga prevalente in dottrina: cfr. Bigiavi, Il trasferimento di titoli di credito, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1950, p.1, Ferri, I titoli di credito, Torino, 1965, p.117, Pellizzi, Principi di diritto cartolare, Bologna, 1967, p.51 e De Ferra, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, p.82.
top4Bibliografia
- BIGIAVI, Il trasferimento di titoli di credito , Riv.trim.dir.e proc.civ., 1950
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- DE FERRA, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964
- FERRI, Titoli di credito, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. VIII, 1965
- MENGONI, Il trasferimento di titoli di credito nella teoria dei negozi traslativi con causa esterna, Banca borsa e titoli di credito, I, 1975
- PELLIZZI, Principi di diritto cartolare, Bologna, 1967
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
Prassi collegate
- Risoluzione n. 38/E, Cause di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie
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- Quesito n. 92-2015/T, Modalità di tenuta del registro delle operazioni imponibili dell’imposta sulle transazioni finanziarie per i notai
- Quesito n. 188-2014/T, Operazioni rilevanti dichiarazione ftt (cd. tobin tax)
- Tobin Tax: il punto della situazione
- Quesito n. 357-2013/I, Cessione di azioni di SIM
- Studio n. 218-2013/T Il ruolo del Notaio nell'applicazione della Tobin Tax (Art. 1, commi 491-500, L. 24 dicembre 2012, n. 228