Offerta non formale



L'art. 1220 cod.civ. prevede che il debitore non possa essere considerato in mora qualora abbia tempestivamente effettuato offerta della prestazione (Cass. Civ. Sez. I, 2730/95 ), pur quando non abbia utilizzato la speciale procedura di cui agli artt.1206 e ss.  cod.civ. che disciplinano la c.d. mora del creditore (Cass. Civ. Sez. II, 5710/87 ). La norma fa comunque salvo il rifiuto del creditore quando derivi da un motivo legittimo.

Secondo l'opinione degli interpreti l'offerta informale consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione nota1. A questi fini occorre che essa venga posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità (Cass. Civ. Sez. II, 1699/84 ; Cass. Civ. Sez. III, 1551/82 ).

Per quanto attiene alle obbligazioni pecuniarie, è stato ritenuto possibile configurare offerta non formale l'invio al creditore di un assegno bancario (Cass. Civ. Sez. III, 3771/80 ; Cass. Civ. Sez. III, 5182/88 ) ovvero l'inserimento nel proprio fascicolo di causa di un assegno circolare intestato al creditore con autorizzazione al ritiro (Cass. Civ. Sez. III, 186/82 ).

Divergenze qualitative di scarsa importanza (ma non un pagamento parziale: cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4129/86 o un invito che non garantisca che la prestazione abbia le caratteristiche promesse: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1699/84 ) non giustificherebbero il creditore a rifiutare, così come il mero fatto oggettivo del sopraggiungere dell'offerta informale quando già sia scaduto il termine di adempimento. In relazione a quest'ultimo punto occorre sottolineare che il requisito della tempestività evocato dall'art. 1220 cod.civ. vale unicamente ad escludere che l'offerta valga quando si sia verificato definitivamente l'inadempimento nota2 . In ogni altra ipotesi l'offerta dovrà considerarsi tempestiva pur quando fosse già scaduto il termine previsto per l'adempimento (quando esso non fosse stato a priori considerato come essenziale). Così la mancata corresponsione degli interessi relativi alla scadenza intervenuta da un mese non legittima il rifiuto del creditore a ricevere un assegno circolare che fosse stato predisposto dal debitore (Cass. Civ., Sez. II, 13209/13).

L'offerta informale come preclude la mora del debitore, se effettuata nei termini previsti per l'adempimento, così determina la cessazione degli effetti della mora già prodottisi se posta in essere successivamente. In tal caso essa dovrà anche prevedere la corresponsione degli interessi nel frattempo maturati nota3 . Anche a questo proposito si può evidenziare la connessione tra inesatto adempimento (es.: pagamento di una somma oltre il termine stabilito) e possibilità di ottenere la risoluzione del contratto.

E' stato ad esempio deciso che l'offerta informale dei canoni dovuti pur dopo la scadenza, ma anteriormente alla notifica dello sfratto per morosità esclude la mora colpevole, non permettendo al locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto (Cass. Civ. Sez. III, 6397/99 ). Non è possibile dedurre automaticamente dal ritardo e finanche dalla mora la risolubilità del contratto, la quale obbedisce a regole proprie (art. 1453 e ss cod.civ.).

Per quanto attiene alla legittimità del rifiuto del creditore che è fatta espressamente salva dall'art. 1220 cod.civ., si deve trattare di un motivo che esula dalla semplice constatazione del ritardo: così, ad esempio, quando si tratti di imperfezioni quantitative o qualitative concernenti l'oggetto della prestazionenota4 .

Che differenza esiste tra l'offerta non formale di cui all'art. 1220 cod.civ. e l'offerta secondo gli usi di cui all'art. 1214 cod.civ. ? La prima è funzionale all'esclusione dell'inadempimento o dell'eliminazione della mora del debitore; la seconda invece costituisce l'inizio della procedura che conduce alla mora del creditore (Cass. Civ. Sez. II, 1341/81 )nota5.

Note

nota1

Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.219; Giorgianni, L'inadempimento. Corso di diritto civile, Milano, 1975, p.133.
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nota2

Giorgianni, cit., p.136.
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nota3

Bianca, cit., p.231.
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nota4

Sottolinea la legittimità del rifiuto allorquando la prestazione contenuta nell'offerta sia manchevole nelle sue caratteristiche più propriamente oggettive Bruscuglia, Sul motivo legittimo di rifiuto dell'offerta non formale della prestazione previsto dall'art.1220 cod.civ., in Foro padano, I, 1969, p.23.
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nota5

Analogamente Natoli e Bigliazzi Geri, Mora accipiendi e mora debendi, Milano, 1975, p.162.
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Bibliografia

  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • BRUSCUGLIA, Sul motivo legittimo di rifiuto dell'offerta non formale della prestazione previsto dall'art 1220 cod.civ., Foro padano, 1969
  • GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975
  • NATOLI E BIGLIAZZI GERI, Mora accipiendi e mora debendi, Milano, 1975

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