Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 237


LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
1. Liquidazione coatta amministrativa. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
(Articolo così sostituito dall'art. 99, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270)

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