Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 9


COMPETENZA
1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
2. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
(Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
3. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
(Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
4. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
(Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
5. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.
(Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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