Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 4


abrogato RINVIO A LEGGI SPECIALI
[1. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali (8).
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta (9)].
(Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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