Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 5


TITOLO II Del fallimento - CAPO I Della dichiarazione di fallimento - (STATO D'INSOLVENZA)
1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

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