Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 187


TITOLO IV Dell'amministrazione controllata (Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto) (DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA)
[1. L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
2. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161].
(Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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